Il Giudice Tutelare autorizza il tutore al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione (acquisto di beni mobili e immobili, assunzione di obbligazioni, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, accettazione o rinunzie di eredità e donazioni, riscossione di capitali, reimpiego di somme, contrazione di mutui, promuovere giudizi, ecc.) quando esso sia necessario ed utile per il minore sotto tutela* o per l’interdetto.
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
Per altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere: beni immobili, beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati). Si veda la scheda AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETA DI INCAPACE